Ordinanza n. 196/1990
Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 462/1983
- art. 10legge 462/1983
- art. 14legge 9/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli articoli
10 e 14 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di
sfratti, nonché disposizioni precedurali per l'edilizia agevolata),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Guendalini Decimo e la s.r.l. EDAM,
iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1989 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra De Luigi Costa Elisa e Premoli
Gianstefano ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con due identiche ordinanze del 9 luglio 1988 e del
16 gennaio 1989, emesse nel corso di procedimenti di nuova fissazione
dei provvedimenti di rilascio di abitazione per finita locazione, il
Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
numero 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito,
con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte
in cui collega la cessazione del meccanismo di graduazione previsto
per l'esecuzione degli sfratti dalla legge n. 94 del 1982, alla data
di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984;
che il giudice a quo osserva come, per effetto della denunciata
normativa, l'esecuzione venga rinviata soltanto per i contratti
scaduti da più anni e non per quelli conclusi più di recente, di
modo che fattispecie asseritamente identiche, in quanto
caratterizzate dall'esecutività definitiva, vengono diversamente
disciplinate in base all'unico elemento della più o meno remota
scadenza;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
che ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità della
questione rispettivamente in ragione della non identità delle
situazioni poste a confronto e della sopravvenuta normativa;
Considerato che le questioni, per la loro identità, vanno
trattate congiuntamente;
che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per i Comuni ad
alta tensione abitativa e, segnatamente, per quello di Milano, è
stata sospesa in virtù del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108 e,
successivamente, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n.
61;
che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a
quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della
sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte