Ordinanza n. 196/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 5legge 48/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984,
n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di
intervento della Gepi S.p.a.), e 5, quinto comma, del d.-l. 30
dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Tribunale di
Terni nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Arci Maria
Teresa, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Terni, nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.P.S. ed Arci Maria Teresa che, quale lavoratrice
siderurgica, chiedeva, per il prepensionamento, l'attribuzione
dell'anzianità contributiva, con l'ordinanza del 15 ottobre 1990
(R.O. n. 746 del 1990), ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16
della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n.
193, e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
nella parte in cui, per le lavoratrici che hanno ottenuto, a sensi
dello stesso quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536 del
1987, il pensionamento anticipato prima del compimento del
cinquantesimo anno di età, e comunque non prima del compimento del
quarantasettesimo, riconosce un aumento dell'anzianità contributiva
solo fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età,
anziché fino al sessantesimo, come per i lavoratori;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato
l'art. 3 della Costituzione per la ingiusta discriminazione che si
verificherebbe tra lavoratrici e lavoratori in pari situazione;
che nessuna delle parti si è costituita o intervenuta;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, da questa Corte (sent. n.
134 del 1991);
che, pertanto, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la
razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi
S.p.a.), e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Terni con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte