Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 155/1981

usata come parametro

citata

  • art. 5legge 48/1988
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984,

n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di

intervento della Gepi S.p.a.), e 5, quinto comma, del d.-l. 30

dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga

degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in

crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.),

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1990 dal Tribunale di

Terni nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Arci Maria

Teresa, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Terni, nel procedimento civile

vertente tra l'I.N.P.S. ed Arci Maria Teresa che, quale lavoratrice

siderurgica, chiedeva, per il prepensionamento, l'attribuzione

dell'anzianità contributiva, con l'ordinanza del 15 ottobre 1990

(R.O. n. 746 del 1990), ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16

della legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 della legge 31 maggio 1984, n.

193, e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,

nella parte in cui, per le lavoratrici che hanno ottenuto, a sensi

dello stesso quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 536 del

1987, il pensionamento anticipato prima del compimento del

cinquantesimo anno di età, e comunque non prima del compimento del

quarantasettesimo, riconosce un aumento dell'anzianità contributiva

solo fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età,

anziché fino al sessantesimo, come per i lavoratori;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato

l'art. 3 della Costituzione per la ingiusta discriminazione che si

verificherebbe tra lavoratrici e lavoratori in pari situazione;

che nessuna delle parti si è costituita o intervenuta;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non

fondata, nei sensi di cui in motivazione, da questa Corte (sent. n.

134 del 1991);

che, pertanto, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23

aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica), 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la

razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi

S.p.a.), e 5, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.

536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), convertito, con

modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Terni con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte