Ordinanza n. 196/1996
Altra decisione · depositata il 12/06/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal dott. Giorgio Della Lucia, giudice
istruttore presso il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte
dei conti, procura regionale della Lombardia, sorto a seguito
dell'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1995 con il quale il
Procuratore regionale della Corte dei conti cita il dott. Giorgio
Della Lucia a comparire avanti la Corte dei conti - sezione
giurisdizionale della Lombardia per essere condannato al pagamento in
favore dell'erario della somma di lire 1.106.590.772 a titolo di
responsabilità amministrativa in relazione a provvedimenti assunti
nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, depositato il 9 aprile
1996 ed iscritto al n. 62 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella Camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Milano ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei
conti, sezione regionale della Lombardia, in relazione all'atto di
citazione emesso dalla procura della stessa, notificato il 12
dicembre 1995, con il quale veniva chiamato a rispondere del danno
erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a
favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti
penali;
che il ricorso è volto a ottenere la dichiarazione che non
spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del
potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e
consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, né sottoporre i
magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di
tale potere, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno
erariale;
che il ricorrente, asserita la natura giurisdizionale dei
provvedimenti di liquidazione in questione e l'estraneità dell'atto
di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti, quali
stabiliti dalla Costituzione (articoli 100 e 103), afferma di essere
stato leso nei poteri costituzionali che gli competono in quanto
giudice nonché nel suo status di indipendenza garantito dalla
Costituzione (articoli 101, 102, 104 e 108) a chi esercita funzioni
giurisdizionali;
Considerato che in sede di controllo di ammissibilità del ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma
dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla
Corte costituzionale è demandata esclusivamente la valutazione, in
camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza
- valutazione preliminare e interlocutoria che non pregiudica ogni
successiva decisione anche in punto di ammissibilità;
che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall'art.
37 della suddetta legge ai fini della configurabilità del ricorso
per conflitto costituzionale di attribuzione, poiché:
a) sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente
quanto la Corte dei conti (nella specie, la sezione giurisdizionale
per la Lombardia e il procuratore regionale di questa), nei confronti
della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a
esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della
Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono
considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui
appartengono", e
b) sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la
lesione della sfera di attribuzioni e dello status di indipendenza
propri dell'Autorità giudiziaria, quali delineati dagli articoli
della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento
giurisdizionale";
che pertanto, nella presente sede meramente delibatoria, il
ricorso, anche in ragione della peculiarità della fattispecie da
trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile, salva ed
impregiudicata ogni pronuncia definitiva anche in tema di
ammissibilità del medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti -
Procura regionale della Lombardia;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al
ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al procuratore regionale e alla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale della Lombardia, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte