Ordinanza n. 196/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 29 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Fermo sul ricorso proposto da "L'Azzurra" s.r.l. contro l'Ufficio
delle Imposte Dirette di Fermo, iscritta al n. 530 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 novembre 1984, ma pervenuta
alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, la Commissione
tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto
dall'amministratore di una società a responsabilità limitata,
fallita, contro l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie relative agli
anni 1974, 1975 e 1976, a carico della società e suo personale ex
art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale di detto art. 98, sesto comma, per
violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, la disposizione censurata "pone
"genericamente" l'obbligo di pagamento in solido delle soprattasse
e pene pecuniarie che possono essere causate da accertamenti
derivanti da elementi del tutto estranei alla volontà degli
amministratori i quali, peraltro, in caso di fallimento non hanno
responsabilità patrimoniali di sorta", mentre il rappresentante non
può essere responsabile in solido di obbligazioni che derivano da
atti del tutto leciti, posti in essere nell'esclusivo interesse della
società, essendo necessaria, prima di procedere al coinvolgimento
del rappresentante, la "prova che lo stesso debba condividere la
responsabilità dell'obbligazione principale";
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata, non prospettando l'ordinanza profili nuovi
o diversi da quelli esaminati dalla Corte in precedenti decisioni,
tanto più che la disposizione censurata è di carattere
esclusivamente sostanziale, e non attiene alla disciplina del
procedimento da seguire nei confronti degli obbligati solidali al
pagamento delle sanzioni, né ai rimedi che gli obbligati possono
esperire per tutelare le loro posizioni.
Considerato che questa Corte, dopo l'emissione dell'ordinanza della
Commissione tributaria di primo grado di Fermo (ordinanza pervenuta
alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, ma emessa circa dodici
anni prima), ha dichiarato, con la sentenza n. 348 del 1987, non
fondata analoga questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla
vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie
ragioni nel procedimento tributario" e che tale pronuncia è stata
ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (nn. 48
e 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990; n. 519 del 1991);
che, del pari, non può ritenersi violato l'art. 113 della
Costituzione, tenuto conto che il responsabile in solido con il
soggetto passivo può comunque impugnare gli atti amministrativi di
imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte