Ordinanza n. 196/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
5 novembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti di Gianfranco
Amendola, promosso dal tribunale di Roma con ricorso depositato il
12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 175 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che avanti al tribunale di Roma pende procedimento
civile per risarcimento danni promosso dal magistrato Gianfranco
Amendola nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito di
espressioni ritenute offensive e diffamatorie da quest'ultimo
pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda
in data 8 aprile 1993;
che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in
Assemblea il 5 novembre 1998, difforme rispetto alla proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto
l'insindacabilità di tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che con ricorso in data 22 novembre 2000 il tribunale di Roma
ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta
delibera;
che il tribunale ricorrente, richiamando la giurisprudenza di
questa Corte, rileva che le opinioni del parlamentare rientrano nella
previsione dell'art. 68 della Costituzione solo se "legate da "nesso
funzionale con le attività svolte "nella qualità di membro delle
Camere" e quindi espresse "nel corso dei lavori della Camera e dei
suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi tra
le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti,
anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie
del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea", mentre l'attività
politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito esula
dalla sfera di applicazione dell'art. 68 della Costituzione e la sua
insindacabilità si trasformerebbe in un privilegio personale,
"finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale
di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di
manifestazione del pensiero";
che il significato della funzione parlamentare - prosegue il
tribunale - non può essere dilatato sino a ricomprendervi
l'attività politica svolta in qualsiasi sede e neppure è
sufficiente che la dichiarazione possa trovare collocazione in un
contesto genericamente politico, in quanto il "nesso funzionale" va
inteso "come identificabilità della dichiarazione stessa quale
espressione di attività parlamentare";
che il ricorrente rileva che la Giunta per le autorizzazioni
a procedere, nell'esprimere parere negativo alla richiesta di
insindacabilità, aveva affermato che "... proprio la dignità delle
prerogative parlamentari impone di non "coprire attraverso queste
l'ingiuria e l'offesa personale, in quanto la salvaguardia della
libertà di pensiero deve tener conto dell'esigenza di rispettare
l'altrui diritto all'onore e al decoro. Espressioni che sono insulto
gratuito e personale nulla hanno a che vedere con la funzione
parlamentare. Se così fosse, "l'insindacabilità significherebbe
permettere di insultare, diffamare e offendere chiunque";
che il ricorrente conclude che la deliberazione adottata
dall'Assemblea in data 5 novembre 1998 non è "conforme
all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.)" e deve essere
annullata.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in
riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo
comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva
anche sull'ammissibilità;
che il tribunale di Roma è legittimato a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali ad esso attribuite in relazione al giudizio civile
pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio,
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad
essere parte nei conflitti di attribuzione;
che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad
essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in
ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi
presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di
dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle
loro funzioni;
che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni di
conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia", come
richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia
comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Roma
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte