Ordinanza n. 197/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 1150/1942
- art. 8legge 765/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma
primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile
1982 dal pretore di Riesi nei procedimenti penali riuniti a carico di
Bartoli Gaetano ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 349
dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 21 aprile 1982,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato
dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli
artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non
determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il
termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni
divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di
difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata
giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondate
identiche questioni sollevate dallo stesso pretore di Riesi con le
ordinanze nn. 5 e 72 del 1984, sul presupposto che è legittimo anche
in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune
esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e
"lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da
ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la
sentenza n. 49 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo
comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte