Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 688/1982
  • art. 19legge 688/1982

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del

decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di

entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,

promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal Tribunale di

Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A.

e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta

di conguaglio indebitamente corrisposti per l'importazione di merci

provenienti da paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and

Trade (G.A.T.T.), il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12

aprile 1988 (r.o. n. 716 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30

settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, con

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,

subordinando la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla

prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato

riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione,

con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale renderebbe

quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione;

b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i casi

regolati dalla norma censurata e il generale istituto della

ripetizione di indebito, nonché per violazione del principio di

ragionevolezza, attesa l'impossibilità pratica di individuare e

documentare, all'interno del prezzo di mercato di un prodotto, la

componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo;

che ad avviso del tribunale remittente la controversia concerne

imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, per quanto attiene all'ininfluenza in ambito

comunitario dei tributi della cui restituzione si controverte,

l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;

che, dovendosi pertanto escludere ogni collegamento con la

normativa comunitaria, la questione è, come già affermato da questa

Corte - nelle ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli

stessi parametri ora invocati - manifestamente infondata, perché

l'onere probatorio si fonda sulla ragionevole presunzione

dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte del produttore che

può fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che

egli è obbligato a conservare;

che tale orientamento non può che essere ribadito, non essendo

stati dedotti elementi nuovi o argomenti diversi da quelli già

esaminati nelle pronuncie su indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n.

688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in

legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte