Ordinanza n. 197/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
- art. 19legge 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di
entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal Tribunale di
Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.A.
e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 716 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
restituzione di diritti per servizi amministrativi, I.G.E. ed imposta
di conguaglio indebitamente corrisposti per l'importazione di merci
provenienti da paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and
Trade (G.A.T.T.), il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 12
aprile 1988 (r.o. n. 716 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30
settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,
subordinando la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla
prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato
riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, l'imposizione,
con effetto retroattivo, della suddetta prova documentale renderebbe
quasi sempre impossibile l'esercizio dell'azione di ripetizione;
b) con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i casi
regolati dalla norma censurata e il generale istituto della
ripetizione di indebito, nonché per violazione del principio di
ragionevolezza, attesa l'impossibilità pratica di individuare e
documentare, all'interno del prezzo di mercato di un prodotto, la
componente relativa all'onere fiscale traslato al consumo;
che ad avviso del tribunale remittente la controversia concerne
imposizioni non rilevanti nell'ordinamento comunitario;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che, per quanto attiene all'ininfluenza in ambito
comunitario dei tributi della cui restituzione si controverte,
l'ordinanza di rimessione appare esaurientemente motivata;
che, dovendosi pertanto escludere ogni collegamento con la
normativa comunitaria, la questione è, come già affermato da questa
Corte - nelle ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e in relazione agli
stessi parametri ora invocati - manifestamente infondata, perché
l'onere probatorio si fonda sulla ragionevole presunzione
dell'avvenuta traslazione dell'imposta da parte del produttore che
può fornire la prova contraria in base alle scritture contabili che
egli è obbligato a conservare;
che tale orientamento non può che essere ribadito, non essendo
stati dedotti elementi nuovi o argomenti diversi da quelli già
esaminati nelle pronuncie su indicate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n.
688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in
legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte