Ordinanza n. 197/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 592/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei
termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari) promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Rieti
sul ricorso proposto da Pitoni Adolfo ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Rieti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio per un accertamento di
valore relativo all'imposta di registro, la Commissione tributaria di
secondo grado di Rieti, dovendo decidere in ordine alla tempestività
del ricorso introduttivo, con ordinanza in data 3 dicembre 1988, ha
sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25
ottobre 1985, n. 592;
che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,
disponendo la proroga di soli termini che scadono durante il periodo
di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non
considera in alcun modo quei termini che, pur scadendo
successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;
che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente
identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con
ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della
Costituzione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo,
in via preliminare, l'irrilevanza della questione e, nel merito, la
manifesta infondatezza della stessa;
Considerato che la questione appare rilevante in quanto, come
evidenziato nell'ordinanza di rimessione, dalla sua definizione
dipende la decisione in ordine alla ritualità del ricorso
introduttivo;
che, per quanto attiene al merito, questa Corte, nell'esaminare
una fattispecie legislativa analoga alla presente, ha già ritenuto
che "... la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta
non tanto a sanare tutti gli effetti" che l'evento di carattere
eccezionale "può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma
soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza
dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più
consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto
irragionevole" (ord. n. 650 del 1988);
che in tale principio, che va, anche in questo caso, ribadito,
è insita l'affermazione, seppur implicita, dell'eterogeneità delle
situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, non potendosi
ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla
scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento
straordinario sia assimilabile alla mera difficoltà, che potrebbe
derivare dal decorso del termine nello stesso periodo, in quanto, in
quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto, anche se reso più
difficoltoso, non è comunque impedito;
che, infine, anche in relazione all'ipotesi - peraltro
inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo del
termine processuale scadente un solo giorno dopo la cessazione del
disservizio, non può che ribadirsi quanto già affermato
nell'ordinanza n. 650 del 1988 e cioè che tale evenienza "...
costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la
ragionevolezza" della valutazione operata dal legislatore
"nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei
diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo
prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei
rapporti";
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592
(Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di
decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici
finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte