Ordinanza n. 197/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 21legge 319/1976
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Cuneo - Sezione distaccata di Fossano, nel procedimento
penale a carico di Lerda Livio ed altro, iscritta al n. 2 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale
del Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Cuneo, Sezione distaccata di Fossano,
con ordinanza del 13 novembre 1990 (R.O. n. 2 del 1991), nel
procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, imputati, quali
titolari di insediamenti produttivi (allevamento suinicolo), di
violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, per avere scaricato sul suolo, a fini fertirrigativi,
il liquame (deiezione animale) proveniente dall'allevamento suinicolo
da essi condotto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione
Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, secondo cui lo spandimento sul
terreno, a fini agricoli, delle deiezioni animali non rientra
nell'ambito di applicazione della legge n. 319 del 1976 e successive
modifiche, né della legge regionale n. 31 del 1979, né del d.P.R.
n. 915 del 1982, né della stessa legge regionale n. 13 del 1990;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
artt. 25 e 117 della Costituzione, avendo la legge regionale
sottratto la detta materia alla disciplina della legge statale che la
sanziona penalmente;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Piemonte, il quale ha concluso per l'infondatezza della
questione osservando che la Regione ha esercitato il potere
ricognitivo previsto dall'art. 4 della legge n. 319 del 1976;
che lo spandimento delle deiezioni animali, a fini agricoli, non
rientra nella predetta legge statale e che, comunque, anche in quel
caso vi sarebbe competenza regionale integrativa;
Considerato che lo spandimento dei liquami animali per uso
agricolo o di deiezioni provenienti da allevamenti di suini su
terreni a fini agricoli non rientra nella previsione dell'art. 21
della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplina l'apertura e
la effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee,
interne o marine, sia pubbliche che private, sul suolo o sottosuolo,
così come ulteriormente precisato dalle norme tecniche dettate dal
Ministero dei lavori pubblici (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 48
del 21 febbraio 1977, all. 5, punto 2);
che è conferita alle regioni una competenza legislativa
integrativa nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha emanato la
legge n. 13 del 1990, impugnata;
che la violazione delle norme tecniche (spandimento senza
autorizzazione regionale) importa solo sanzioni amministrative,
sicché non sussistono le denunciate modificazioni, da parte della
legge regionale, della legge statale in punto di configurazione dei
fatti-reati e di sanzioni penali, né la violazione della sfera di
competenza esclusiva dello Stato in materia penale;
che conseguentemente la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge della Regione
Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili), in riferimento agli
artt. 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cuneo -
Sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte