Ordinanza n. 197/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo
Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - I sezione civile,
con ricorso depositato il 22 novembre 2000 ed iscritto al n. 171 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso datato 20 ottobre 2000 e depositato
nella cancelleria della Corte il 22 novembre 2000, la Corte di
appello di Roma, I sezione civile, investita di un giudizio civile
per risarcimento danni da dichiarazioni ritenute diffamatorie
promosso dal dott. Lorenzo Matassa, magistrato, nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del 17 novembre 1999 (documento IV-quater, n. 88), ha dichiarato che
i fatti per i quali era in corso il procedimento civile concernevano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che la Corte di appello ricorrente ritiene che la
deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le
quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare
e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte di appello di
Roma, I sezione civile, è legittimata a sollevare il conflitto,
essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento
del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in
ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la Corte di appello ricorrente denuncia la lesione della propria
sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la
quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del
parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come
insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni
parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di
appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza alla Corte di appello di Roma,I sezione civile,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte