Ordinanza n. 198/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1203/1957
- art. 5legge 1203/1957
usata come parametro
citata
- art. 501Codice penale
- art. 25Costituzione
- art. 1d.l. 3/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 14 ottobre
1957 n. 1203 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la
Comunità economica europea - art. 5), promosso con l'ordinanza
emessa il 20 maggio 1980 dal Pretore di Padova nel procedimento
penale a carico di Grosoli Adriano, iscritta al n. 504 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 249 del 10 settembre 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Grosoli Adriano veniva tratto a giudizio dal Pretore
di Padova, quale imputato del reato di cui agli artt. 1 d.l. 17
gennaio 1977 n. 3, conv. in l. 18 marzo 1977 n. 63, e 14 d. lgs.
C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, per avere venduto all'ingrosso carni
bovine a prezzo superiore al massimo consentito dal provvedimento del
Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 35 del 26 luglio 1977 (in
G.U. 29 luglio 1977 n. 207), contenente un calmiere per il commercio
al minuto del medesimo commestibile;
che con ordinanza del 15 luglio 1978 il Pretore, ai sensi
dell'art. 177 Trattato CEE, chiedeva alla Corte di giustizia delle
Comunità europee di stabilire se, in presenza di un' organizzazione
comune di mercato (quella relativa alle carni bovine), ciascuno Stato
membro conservasse il potere di intervenire con misure sui prezzi e,
in caso affermativo, l'estensione di tale potere;
che con sentenza del 12 luglio 1979 (in causa 223/78) la Corte
stabiliva, per quanto qui interessa, che la normativa comunitaria,
concernente un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della
produzione e del commercio all'ingrosso, lasciava libero il potere
degli Stati membri di emanare, come aveva fatto l'Italia, gli
opportuni provvedimenti per disciplinare i prezzi al minuto;
che, disposta una nuova citazione in giudizio, al Grosoli veniva
contestata per lo stesso fatto anche l'imputazione di aggiotaggio, ex
art. 501 cod. pen.;
che con ordinanza del 20 maggio 1980 (reg. ord. n. 504 del 1980)
il Pretore sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge di ratifica del Trattato CEE 14 ottobre 1957
n.1203, "nella parte in cui questo limita il potere degli Stati
membri di fissare prezzi autoritativi delle merci alle sole fasi del
commercio al minuto e al consumo" (v. art. 5 del Trattato);
che secondo il Pretore la detta norma, da interpretare secondo
la sopra citata decisione della Corte di giustizia, ledeva il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto dava
luogo ad un ingiustificato trattamento di favore dei commercianti
all'ingrosso rispetto a quelli al minuto: questi ultimi, infatti,
potevano essere puniti per inosservanza dei prezzi autoritativamente
stabiliti, che non erano invece riferibili ai primi;
che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva
l'inammissibilità della questione;
Considerato che la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
che a parte, invero, quanto potrebbe osservarsi sui rapporti tra
ordinamento comunitario e quello interno, va rilevato che la
questione, per quanto concerne la prima imputazione, è stata
sollevata al fine di ampliare il contenuto del provvedimento in esame
(relativo ai prezzi al minuto), la cui violazione è penalmente
sanzionata, e precisamente di estenderlo anche ai prezzi
all'ingrosso: si renderebbe così penalmente illecita, per effetto
della pronuncia di questa Corte, una condotta che prima non lo era,
ma ciò, com'è ius receptum, non è consentito, stanti i noti
principi di legalità e di irretroattività vigenti in materia penale
(art. 25, secondo comma, Cost.);
che, rispetto alla seconda imputazione (art. 501 c.p.), la
questione è del pari palesemente inammissibile, sia pure per diversa
ed anzi opposta ragione, deducendosi nell'ordinanza che il reato è
configurabile soltanto se il settore dei prezzi all'ingrosso non sia
stato autoritativamente regolato e quindi non sia ad esso applicabile
il ricordato provvedimento del CIP;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della l. 14 ottobre 1957 n. 1203, che ha
ratificato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea
(art. 5), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte