Ordinanza n. 198/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con
ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti
Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla
S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio
1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di
lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a
tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di
contingenza "congelati" viene scaglionato nel tempo, e datori di
lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a
tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i
quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai
lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31
maggio 1982 - 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta
infondatezza della questione, già disattesa da questa Corte con
ordinanza n. 1155 del 1988.
Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il
giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175
punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto
di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha già dichiarato la
questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;
che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte