Ordinanza n. 198/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre
1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giuseppe Palumbi,
iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, la Corte
dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 151,
terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), là dove è fissato il termine di
decadenza di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto per la
presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi
ai fini pensionistici "nella parte in cui non fa salva, per i
titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facoltà di
richiedere la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal
servizio", così come già in precedenza previsto (art. 3 della legge
n. 420 del 1938 e art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965);
che la precedente disciplina, secondo il giudice a quo, traeva
razionalmente causa, ex art. 3 Cost., da una particolare tutela di
cui sarebbe stata meritevole, anche per le oggettive caratteristiche
del trattamento privilegiato, la categoria dei soggetti considerati;
e d'altra parte la decadenza introdotta dalla norma denunciata non
troverebbe fondamento, così confliggendo coi precetti dell'art. 76
Cost., nei criteri e nelle finalità enunciate nella legge di
delegazione (28 ottobre 1970 n. 775, art. 6).
Considerato che la norma impugnata, nell'introdurre il ricordato
termine di decadenza tende ovviamente alla "semplificazione e allo
snellimento delle procedure in modo da rendere quanto più possibile
sollecita ed economica l'azione amministrativa", così come previsto
dalla legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso
degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di
definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, a ciò
provvedendosi non limitando il diritto, bensì con il mero mutamento
delle relative modalità temporali; sicché, in conclusione, nessuna
violazione risulta essersi verificata degli invocati parametri
costituzionali;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione,
sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte