Ordinanza n. 198/1997
Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 4d.lgs. 503/1992
usata come parametro
citata
- art. 3legge 421/1992
- art. 2d.lgs. 503/1992
- art. 6legge 537/1993
- art. 11legge 537/1993
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 79/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e
1-bis del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini) convertito in legge 11 novembre 1983, n.
638, come modificato dagli artt. 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 2, comma 14, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995 dal
pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Di
Ciocco Maria Fiorina ed altri e INPS, iscritta al n. 162 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di tre procedimenti civili riuniti a norma
dell'art. 151 disp. att. del codice di procedura civile, promossi
contro l'INPS da Maria Fiorina Di Ciocco, Lina Bongiovanni ed altri
(eredi della pensionata Florinda Carpanelli), e Adelmina Maini, il
pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1995, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, tre distinte
questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 1-bis
dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dall'art. 2, comma 14, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui negli stessi non è
previsto quale limite di reddito oltre il quale venga meno il diritto
all'integrazione al minimo delle pensioni, l'importo del trattamento
minimo che la stessa integrazione assicura; nella parte in cui lo
stesso limite di reddito non è previsto per tutti i pensionati,
compresi i coniugati; ed altresì nella parte in cui non è
prescritto che tutti i redditi non soggetti a tassazione separata ai
fini dell'Irpef, compreso quello della pensione da integrare,
concorrano al computo necessario alla verifica reddituale di cui si
tratta;
che con i menzionati ricorsi, le parti ricorrenti nel
procedimento civile a quo chiedevano il riconoscimento del diritto
all'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, nei
limiti della cosiddetta "cristallizzazione", a decorrere dal 1
ottobre 1983, ex art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983,
n. 463;
che in relazione a tutti e tre i ricorsi l'INPS eccepiva
l'esclusione, nei casi di bititolarità di pensioni erogate
dall'INPS, di ogni trattamento integrativo sulla seconda pensione, in
séguito all'interpretazione autentica dell'art. 6 del decreto-legge
n. 463 del 1983, recata dall'art. 11, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
che quest'ultima disposizione, entrata in vigore poco dopo il
deposito dei ricorsi con i quali sono stati instaurati i procedimenti
riuniti a quibus nelle more di questi ultimi è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con la
sentenza n. 240 del 1994, "nella parte in cui - nel caso di concorso
di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo,
delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30
settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti -
prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle
altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse
nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli
aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica";
che il richiamo, operato dalla sentenza n. 240 del 1994, ai
limiti di reddito indicati nell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del
1983, il mancato superamento dei quali condiziona il riconoscimento
della cristallizzazione della seconda pensione nell'importo spettante
al 30 settembre 1983, renderebbero, ad avviso del pretore rimettente,
rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e
1-bis del citato art. 6;
che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate
sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché
comporterebbero, senza una ragionevole giustificazione, un
trattamento indifferenziato di fattispecie assai diverse;
che nel giudizio promosso davanti a questa Corte si è costituito
l'INPS, chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Bologna
siano dichiarate inammissibili per irrilevanza o comunque infondate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che
la questione sollevata dal pretore di Bologna sia dichiarata
inammissibile per irrilevanza;
Considerato che, successivamente all'instaurazione del giudizio
costituzionale con l'ordinanza indicata in epigrafe, è entrata in
vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181 e
182, modificati dall'art. 3-bis del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79,
convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, detta una nuova
disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31
dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti
previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte
costituzionale n. 240 del 1994, e che il successivo comma 183
dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 dispone che i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto
le questioni di cui ai commi 181 e 182 sono dichiarati estinti
d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo affinché valuti la rilevanza della questione sollevata
alla stregua del diritto sopravvenuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: GRANATA
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte