Ordinanza n. 198/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
16 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo
Matassa, promosso dal tribunale di Caltanissetta I sezione penale,
con ricorso depositato il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso datato 7 aprile 2000 e depositato nella
cancelleria della Corte il 1° dicembre 2000, il tribunale di
Caltanissetta, I sezione penale, investito di un giudizio con
l'imputazione di diffamazione nei confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 novembre
1999 (documento IV-quater n. 87), ha dichiarato che i fatti per i
quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di
Caltanissetta, I sezione penale, è legittimato a sollevare il
conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei
deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Caltanissetta, I sezione penale, nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Caltanissetta,I sezione penale,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla
notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte