Ordinanza n. 199/1983
Altra decisione · depositata il 29/06/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d.l. 680/1938
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 13legge 610/1952
- art. 19legge 610/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. d,
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza
degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977
della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto
dal Comune di Trieste ed altro contro Paron Giovanni iscritta al n. 940
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 4 luglio 1977 la Corte dei conti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. d)
r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, secondo cui è obbligatoria l'iscrizione
alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti
delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi
municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano
pubblici servizi di trasporto, lamentando in sostanza che i soggetti
esclusi dall'iscrizione si vedrebbero perciò stesso esclusi, in
violazione dell'art. 3 Cost., anche dal beneficio della ricongiunzione
non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati
con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali
dall'art. 13 d.l.C.p.S. 3 settembre 1946 n. 143, ed esteso
espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952 n. 610, ai
dipendenti delle aziende municipalizzate, purché iscritti alle
rispettive casse di previdenza.
Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979 n. 29 è stata
dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo
cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o
privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il
lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la
ricongiunzione suddetta; "presso la gestione in cui risulti iscritto
all'atto della domanda";
che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente
quella precedente, ed è successiva alla pronuncia dell'ordinanza di
rinvio;
che il giudice "a quo", cui spetta il giudizio circa la sussistenza
del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione
sollevata e la decisione del giudizio principale, deve essere posto in
condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme
sopravvenute;
che a tal fine vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" per un
nuovo esame della rilevanza della questione alla luce delle menzionate
norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte