Ordinanza n. 199/1984
Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 336/1970
usata come parametro
citata
- art. 30-bislegge 55/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
secondo, e 4, della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con
ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Azienda Municipale del Gas di Palermo
e Civilleri Emilio ed altri, iscritta al n. 691 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a
favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), per
contrasto con l'art. 81 della Costituzione: argomentando che la
sentenza n. 92/1981 della Corte - che ha già dichiarato
l'illegittimità dell'art. 6 l. 1971 n. 824, "nella parte in cui non
indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi
consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" per
l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in
vita le disposizioni degli artt. 3 e 4 l. 336 ora denunciati (che
appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati
enti locali), non avrebbe, perciò, eliminato la violazione dell'art.
81 Cost., rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva
di copertura finanziaria;
e che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
della impugnativa.
Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso è
entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale
per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile
1983, n. 131 (in G. U. n. 177 del 30 aprile 1983), che, con comma
aggiunto all'art. 6 della l. 824 del 1971, prevede appunto la copertura
dell'"onere finanziario derivante dall'applicazione della l. 1970 n.
336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo
che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno,
"provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo
parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio
provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato
o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività
svolte dai medesimi";
e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al
giudice a quo, perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte