Ordinanza n. 199/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di
procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra
Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra, iscritta al n. 637 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 24 agosto 1989 dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri e l'Amministrazione
Finanziaria dello Stato - Ministero delle Finanze, iscritta al n. 693
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Lanciotti Cesarina ed altre
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,
nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Bigelli Maria
Luisa e Villani Francesco, anziché riferire al Collegio in camera di
consiglio in ordine al reclamo proposto dagli appellanti contro
l'ordinanza istruttoria da lui emessa, con ordinanza del 24 agosto
1989 (R.O. n. 637 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, nella parte
in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal
giudice istruttore in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza dei
mezzi di prova;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.
2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la natura dilatoria e
defatigatoria del detto gravame contrasta con l'esigenza di celerità
e speditezza del processo civile voluta dal legislatore e con il buon
andamento della amministrazione intesa latu sensu, comprensiva cioè
anche dell'autorità giudiziaria, e si crea, peraltro, disparità di
trattamento con coloro che beneficiano del processo pretorile
ovviamente più celere;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
che, con ordinanza di pari data, nei giudizi riuniti di appello
vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed altri contro l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, lo stesso Giudice istruttore ha sollevato
identica questione di legittimità costituzionale;
che anche in questo giudizio si è costituita l'Avvocatura
Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza della questione.
Considerato che i due giudizi con i quali si prospetta la stessa
questione, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti
e decisi con unico provvedimento;
che, come si è già affermato (sentenza n. 109 del 1962,
ordinanza n. 11 del 1964, sentenze n. 60 del 1970, n. 125 del 1980,
n. 333 del 1988, n. 1104 del 1988), la legittimazione del giudice
istruttore civile a sollevare questione di legittimità
costituzionale va affermata o negata secondo che la questione
concerna o non concerna disposizioni di legge che lo stesso debba
applicare per provvedimenti di sua competenza;
che, invece, nel caso in esame, l'applicazione della norma
censurata attiene alla competenza del Collegio;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte