Ordinanza n. 199/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57d.P.R. 1318/1967
- art. 58d.P.R. 1318/1967
- art. 310Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 310d.P.R. 1318/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, ultimo
comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il
riordinamento della sperimentazione agraria), e 310 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 7 marzo 1990 dal T.a.r. per la Puglia - sede di Bari nel
procedimento civile vertente tra Wittmer Giovanni e Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 45 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
Giovanni Wittmer, direttore degli Istituti di sperimentazione agraria
presso la Sezione operativa periferica di Foggia dell'Istituto
sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per l'annullamento del
provvedimento che rigettava la sua istanza di permanenza in servizio
oltre il 65° anno di età - come previsto per i direttori di
Istituto, e non anche per i direttori di sezione, dall'art. 310 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) -, l'adito
Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza emessa
il 7 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. 23 novembre 1967,
n. 1318, recante "Norme per il riordinamento della sperimentazione
agraria", e dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, "nella parte in
cui tale normativa non estende il beneficio del collocamento in
quiescenza al compimento del 75° anno di età anche a favore del
direttore di Sezione degli Istituti di sperimentazione agraria;
che, ad avviso dell'autorità remittente, una volta equiparata
la progressione economica del personale direttivo degli Istituti di
ricerca e sperimentazione agraria a quella dei docenti universitari -
con il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che stabiliva la
corrispondenza direttori-professori, direttori di sezione-professori
aggregati, sperimentatori-assistenti, e poi con l'articolo unico
della l. 23 gennaio 1975, n. 29 -, ne va garantita l'omogeneità di
trattamento anche in materia di limiti di età per il collocamento a
riposo, sicché, attesa la pari dignità scientifica fra direttori di
istituto e direttori di sezione, il perdurante vigore dell'art. 310
del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato dall'art. 57, ultimo comma, del
d.P.R. n. 1318 del 1967), che differenzia le due posizioni ai fini di
quiescenza, determina una illogica disparità di trattamento
all'interno della stessa carriera direttiva, non più giustificabile
alla luce della nuova organizzazione di tale attività scientifica;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 73 del 1990, ha
dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
che la questione ora posta non differisce sostanzialmente da
quella allora decisa se non in quanto ha per oggetto anche gli artt.
57, ultimo comma, 58 e ss. del d.P.R. n. 1318 del 1967, concernenti
peraltro, rispettivamente, la sancita applicabilità dell'art. 310
del d.P.R. n. 3 del 1957 ai soli direttori di istituto, e lo status
dei direttori di sezione, punti già esaminati nella detta sentenza,
e in quanto racchiude anche la denuncia di violazione dell'art. 97
della Costituzione, denuncia non sorretta peraltro da una specifica
argomentazione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 57, ultimo comma, 58 e ss., del d.P.R. 23
novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della
sperimentazione agraria), e dell'art. 310 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte