Ordinanza n. 199/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 660Codice di procedura penale
- art. 678Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 12,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dal
Magistrato di sorveglianza di Firenze, nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Gonnella Giacomo, iscritta al n. 1232
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, in un procedimento instaurato per la conversione di
pena pecuniaria in detentiva, il Magistrato di sorveglianza di
Firenze, con ordinanza del 10 giugno 1996, pervenuta a questa Corte
il 14 ottobre 1996, ha sollevato, su istanza del condannato,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, dell'art. 47, comma 12, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
a tenore del quale l'esito positivo del periodo di affidamento in
prova al servizio sociale "estingue la pena e ogni altro effetto
penale", nella parte in cui esclude l'estinzione della pena
pecuniaria;
che, ad avviso del remittente, la questione sarebbe rilevante nel
giudizio a quo in quanto la decisione, intervenuta nel caso di
specie, della Corte di cassazione, la quale ha annullato l'ordinanza
del tribunale di sorveglianza che dichiarava estinta, a seguito
dell'esito positivo della prova, anche la pena pecuniaria inflitta al
condannato, imporrebbe di procedere alla conversione della pena
pecuniaria medesima, senza poter praticare una diversa
interpretazione della norma denunciata che la adegui al dettato
costituzionale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene che la norma impugnata, interpretata nel senso che esclude
l'estinzione della pena pecuniaria, contrasti col principio di
ragionevolezza, in quanto l'esito positivo della prova attesta che il
fine complessivo della pena è stato raggiunto, onde la permanenza
della pena pecuniaria assolverebbe ad una funzione meramente
afflittiva, priva di significato rieducativo, compromettendo
altresì, per assicurare l'inderogabilità della pena, il principio
per cui questa deve tendere alla rieducazione del condannato; e, nel
caso di impossibilità di adempiere da parte del condannato,
comporterebbe, a seguito della conversione della pena pecuniaria in
libertà controllata, limitazioni della libertà di movimento
normalmente più afflittive di quelle connesse all'affidamento in
prova;
che, sempre secondo il remittente, la stessa norma violerebbe il
principio di eguaglianza e quello di personalità della
responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, della
Costituzione, per la diversità di conseguenze che si verificano in
capo a chi, essendo in condizioni di estinguere col pagamento la pena
pecuniaria, può evitarne la conversione, e a chi vi deve invece
sottostare per una situazione oggettiva di insolvibilità a lui non
imputabile;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
che l'Avvocatura erariale, richiamate le argomentazioni con le
quali la Corte di cassazione ha seguito l'interpretazione dell'art.
47, comma 12, dell'ordinamento penitenziario ritenuta dal giudice
remittente in contrasto con la Costituzione, osserva che è da
ritenersi ragionevole che l'affidamento in prova, misura alternativa
alla sola pena detentiva e non misura premiale che limiti la funzione
della pena nel suo complesso, estingua soltanto la pena detentiva;
che la presunta disparità di trattamento fra condannati che
possono pagare e condannati che non possono pagare la pena pecuniaria
sarebbe irrilevante perché riguarderebbe non la norma impugnata, ma
semmai la disciplina in tema di conversione della pena pecuniaria;
che infine non sussiste la violazione del principio di rieducatività
della pena, poiché esso riguarda sia la pena detentiva sia quella
pecuniaria, sicché l'espiazione della prima esaurisce la funzione
rieducativa della sola componente detentiva della pena nel suo
complesso;
Considerato che il Magistrato di sorveglianza remittente è
chiamato a procedere, ai sensi degli artt. 660 e 678 del codice di
procedura penale, alla conversione della pena pecuniaria "previo
accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato", laddove
la pronuncia sulla estinzione della pena a seguito dell'esito
positivo del periodo di affidamento in prova spetta esclusivamente
alla competenza del tribunale di sorveglianza, a mente dell'art. 236,
comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale;
che il giudice a quo non è dunque chiamato, in tale sede, a fare
applicazione della norma di cui all'art. 47, comma 12,
dell'ordinamento penitenziario, che regola l'effetto estintivo della
pena connesso all'esito positivo del periodo di prova, applicazione
definitivamente operata, nella specie, con la sentenza della Corte di
cassazione, menzionata dallo stesso remittente, che ha annullato
senza rinvio l'ordinanza 28 dicembre 1994 del tribunale di
sorveglianza di Firenze limitatamente alla declaratoria di estinzione
della pena pecuniaria: il remittente infatti si trova a dover
provvedere non quale giudice di rinvio, vincolato al punto di diritto
affermato dalla Corte di cassazione, nel procedimento relativo alla
dichiarazione di estinzione della pena, bensì come preposto
all'autonomo procedimento di conversione della pena pecuniaria in
detentiva, di cui il primo procedimento, e il provvedimento che lo ha
concluso, costituiscono solo presupposti;
che, pertanto, la questione si appalesa prima facie irrilevante,
e va dunque dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, comma dodicesimo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte