Ordinanza n. 199/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 281/1963
usata come parametro
citata
- art. 1d.lgs. 507/1999
- art. 100d.lgs. 507/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi), promosso con ordinanza
emessa il 23 settembre 1999 dal Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Portogruaro, iscritta al n. 702 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Ferrari Silvio, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 settembre 1999,
pervenuta a questa Corte il 26 novembre 1999, il Tribunale di
Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 15
febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio
dei mangimi), che prevede sanzioni penali a carico di chi, fra
l'altro, "vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o
prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il
consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di
cui è vietato l'impiego";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata
violerebbe il principio di legalità e di riserva di legge in materia
penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in
quanto non indicherebbe se non in modo assolutamente generico le
sostanze di cui è vietato l'impiego ed i prodotti dannosi per il
bestiame, e non identificherebbe le norme da cui dipende "la
categorizzazione, indicazione e catalogazione" delle sostanze vietate
e dei prodotti dannosi;
che nel giudizio si è costituito l'imputato nel giudizio a
quo concludendo per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo in via principale che gli atti siano restituiti
al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che all'art. 1 ha trasformato in illeciti amministrativi le
violazioni previste come reati da varie leggi, fra cui la legge
n. 281 del 1963, e all'art. 100 ha stabilito che le disposizioni
dello stesso decreto le quali sostituiscono sanzioni penali con
sanzioni amministrative si applichino anche in relazione alle
violazioni commesse prima della sua entrata in vigore; in subordine,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, il quale ha fra l'altro disposto, all'art. 1, la
trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste
come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al decreto, che
contempla, al n. 12, la legge (recante la disposizione oggetto della
censura) 15 febbraio 1963, n. 281, e ha stabilito, all'art. 100,
comma 1, che le disposizioni dello stesso decreto, le quali
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non
sia stato definito con pronuncia divenuta irrevocabile;
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice
remittente per un nuovo esame della rilevanza a seguito dello jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia,
sezione distaccata di Portogruaro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte