Ordinanza n. 2/1958
Altra decisione · depositata il 18/01/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2308, e 27 dicembre
1952, n. 3489, promosso con ordinanza 5 aprile 1957 del Tribunale di
Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella Maria Consiglia
e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 29 maggio 1957 ed
iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 ottobre 1957 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi l'avv. Antonio Stella per la Mirabella e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma
fondiaria e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte osserva che l'ordinanza del Tribunale non appare
sufficientemente motivata circa la precisa posizione della questione di
legittimità costituzionale e circa la rilevanza che tale questione ha
sulla risoluzione della controversia di merito.
È stato segnalato che la questione sarebbe stata provocata da un
errore: il reddito dominicale di tutto il comprensorio dei terreni
della fattoria denominata "Modunato" in agro di Avetrana sarebbe stato
calcolato senza tenere conto dello stato degli stessi al 15 novembre
1949, con la conseguenza d'una ingiusta maggiorazione del reddito tale
da consentire lo scorporo che, senza quest'errore, non sarebbe stato
possibile.
Ma il Tribunale di Taranto ha omesso d'indicare quali fossero le
risultanze catastali al 15 novembre 1949 e nessun elemento preciso al
riguardo è dato desumere dalle istanze e dalle eccezioni delle parti
che si sono diffuse a discutere se sia perentorio a tutti gli effetti
il termine del 15 novembre 1949, come sostiene l'attrice, o se valgano
anche i risultati catastali fino alla data della pubblicazione dei
piani d'esproprio, come sostiene l'Ente convenuto.
La questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata
merita adeguata precisazione da parte del Tribunale, il quale dovrà
emettere il giudizio di sua competenza sulla rilevanza della questione
costituzionale, dopo avere ben delineato la questione stessa; cosa che
il Tribunale dovrà fare dopo i necessari accertamenti del caso,
tenendo conto di tutte le variazioni catastali, avvenute ad istanza di
parte o di ufficio prima e dopo il 15 novembre 1949 e della data dalla
quale decorre l'efficacia di ciascuna di esse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte