Ordinanza n. 2/1977
Altra decisione · depositata il 05/01/1977 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 810/1929
- art. 17legge 847/1929
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 34legge 847/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati
annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e
l'Italia, l'11 febbraio 1929) e dell'art. 17 della legge 27 maggio
1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11
febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dalla
Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amodeo
Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 510 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 253 del 22 settembre 1976.
Visti gli atti di costituzione di Maria Aurora Gioia e di Francesco
Amodeo;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Mauro Mellini per Gioia, e l'avv. Marcello Mole' per
Amodeo.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte
d'appello di Palermo denuncia per contrasto con gli artt. 2, 24 e 102
della Costituzione, gli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e
17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, "in tanto in quanto rendendo
esecutivo nell'ordinamento interno dello Stato il disposto dell'art. 34
del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in
ordine all'efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato
e non consumato e approntando lo strumento formale della relativa
declaratoria, escludono nella materia così regolata la garanzia della
tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e l'esercizio della difesa
secondo i principi dell'ordinamento statale".
Considerato che il giudice a quo, in punto di rilevanza non motiva
in ordine alla pregiudizialità della decisione di questa Corte nei
confronti del provvedimento che esso giudice è chiamato ad emettere;
che a tal fine non prende nella dovuta considerazione il caso
definito con il rescritto pontificio e le forme e modalità del
relativo procedimento, ed in particolare non esamina un punto
essenziale, se nella specie ricorra o meno l'ipotesi di richiesta
unilaterale del provvedimento di dispensa, non fondata, cioè, sulla
concorde volontà delle parti interessate; che sussistono pertanto i
presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo affinché
motivi sulla rilevanza con particolare riguardo ai profili e termini
ora detti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte