Ordinanza n. 2/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 159/1976
- art. 3legge 689/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre
1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n.
543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n.
159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in
materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4
marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con
ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal Tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Vietto Cugno Lorenzo ed altri, iscritta
al n. 1020 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
La Spezia dubita, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.,
della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e
terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito
dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 in quanto detta norma da un
lato impone ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in
pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di
dichiararne il possesso e di venderli ovvero importarli e
nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega all'osservanza
di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni amministrative
previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche dalle sanzioni
penali;
che il dubbio è fondato sull'assunto per cui l'esecuzione dei
suddetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia
per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il
mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di
difesa, che - si sostiene - non consente che alcuno sia tenuto a
confessare di avere commesso un reato.
Considerato che tale questione, già proposta nei medesimi termini
da altri giudici, è stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la
sentenza n. 236 del 1984;
che l'ordinanza del Tribunale di La Spezia non propone
argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo
comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art.
3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art. 24,
secondo comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte