Ordinanza n. 2/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/01/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 16/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con 3
ordinanze emesse il 14 maggio 1998 della Commissione tributaria
provinciale di Imperia rispettivamente iscritte ai nn. 707, 708 e 709
del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in
data 14 maggio 1998 (r.o. nn. 707, 708 e 709 del 1998), nel corso di
giudizi aventi ad oggetto il pagamento di imposte INVIM (r.o. nn. 707
e 709), successorie (r.o. n. 708) e di registro (r.o. n. 709), la
Commissione tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993,
n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in
vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in
esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990";
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione
denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
comportando "l'attribuzione immediata e diretta delle rendite
catastali alle unità immobiliari e la conseguente appropriazione da
parte del legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che
integra un comportamento viziato di eccesso di potere e di
irragionevolezza";
che l'ordinanza rileva, altresì, "la difformità della
citata disposizione rispetto agli articoli 24 e 113 della
Costituzione non avendo il cittadino nessuna possibilità di difesa
giurisdizionale di fronte ad una disciplina normativa che assorbe
concretamente la funzione amministrativa";
che è intervenuto, per tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata
non fondata.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, nei termini in cui risulta qui prospettata, la questione
ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con
sentenza n. 211 del 1998, ha escluso, quanto alla lamentata
violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, che la
disposizione denunciata abbia inteso ricomprendere nell'effetto di
legificazione, oltre al criterio di revisione delle tariffe d'estimo,
anche "l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della
rendita catastale" ai singoli immobili, ciò significando che, "se si
sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli
immobili ovvero di determinazione delle rendite diversi da quelli
discendenti dal criterio ora legificato, i vizi stessi non possono
reputarsi sanati";
che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di
concludenza tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni
poste a fondamento della citata sentenza n. 211 del 1998, la
questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Imperia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte