Ordinanza n. 20/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 332d.P.R. 289/1955
- art. 2d.P.R. 289/1955
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 332Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 9legge 703/1952
- art. 5legge 703/1952
- art. 2d.P.R. 968/1954
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto
comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del
D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, promossi con le ordinanze emesse il 12 gennaio 1962 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale su ricorsi della "Compagnia
Imprese Elettriche Liguri" (C.I.E.LI.) contro il Ministero
dell'interno, il Ministero delle finanze ed il Comune di Carrara,
iscritte ai numeri 155 e 156 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962;
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con le ordinanze suddette è stata, in modo
identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.
332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n.
289, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, perché la norma di
cui si eccepisce la illegittimità rimette all'arbitrio dell'ente
impositore la determinazione dell'importo del tributo senza fissare
idonei criteri direttivi;
che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962, ha
dichiarato, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art.
332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dall'art. 9
della legge 2 luglio 1952, n. 703, dall'art. 5 del D.P.R. 19 agosto
1954, n. 968, e dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere effficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87):
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte