Ordinanza n. 20/1965
Altra decisione · depositata il 31/03/1965 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con cinque ordinanze
emesse il 31 luglio 1964 dal Pretore di Lentini nei procedimenti civili
vertenti tra Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni,
Nanfito' Carmelo e Saccuzzo Francesco contro Catalano Antonina e
Maiorana Giuseppe, iscritte ai nn. 151, 152, 153, 154 e 155 del
Registro ordinanze 1964, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, n. 42 del 3 ottobre 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e
gli atti di costituzione in giudizio di Catalano Antonina e di Ferraro
Giovanni;
udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Paolo Torrisi e Arturo Carlo Jemolo, per la
Catalano, l'avv. Angelo Stella, per il Ferraro, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto che in cinque giudizi civili promossi avanti il Pretore di
Lentini da Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni, Nanfito'
Carmelo, Saccuzzo Francesco, tutti coloni parziari di stacchi di
terreno di proprietà di Catalano Antonina e Maiorana Giuseppe,
tendenti ad ottenere che la ripartizione dei prodotti dei fondi dati in
colonia avvenisse per l'annata agraria 1963-64 in ragione del 50 per
cento ai coloni, a tenore dell'art. 4 della legge della Regione
siciliana 16 marzo 1964, n. 4, la convenuta Catalano ha sollevato
eccezione di illegittimità costituzionale della legge stessa nel suo
complesso ed in ispecie dell'ultimo comma dell'art. 4, in relazione
agli artt. 3, 39 e 117 della Costituzione;
che il Pretore, in accoglimento di tale eccezione, emetteva cinque
ordinanze tutte in data 31 luglio 1964, avendola ritenuta rilevante e
non manifestamente infondata;
che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituita la signora
Antonina Catalano rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Torrisi e
Arturo Carlo Jemolo, ed altresì il signor Ferraro Giovanni,
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Stella. E intervenuto anche,
nel giudizio relativo all'ordinanza di rimessione n. 151, il Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'Avvocato generale
dello Stato;
Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata
contiene un termine finale della propria vigenza, facendolo coincidere
con l'emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari, che, in
pendenza del giudizio avanti a questa Corte, è sopravvenuta la legge
statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente norme in materia di
contratti agrari, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 settembre, ed
essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano
anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso;
che si rende pertanto necessario che il Pretore di Lentini esamini
alla stregua della nuova legge statale la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata con le sue ordinanze del 31
luglio 1964;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lentini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte