Ordinanza n. 20/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588,
capoverso, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa 1'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Sacca' Eugenio,
iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Ranieri Giovanni Battista ed altri,
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
3) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal tribunale di Trieste nel
procedimento penale a carico di Tissini Mario ed altri, iscritta al n.
169 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del
codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 21 del 1971, in riferimento
allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale, sollevata,
in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte