Ordinanza n. 20/1977
Altra decisione · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza
emessa l'8 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di
Catania, nel procedimento vertente tra Di Stefano Salvatore e Benedetto
Maiorana, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza 8 febbraio 1974, il giudice del lavoro
del tribunale di Catania ha denunziato la legge 11 agosto 1973, n. 533,
sul nuovo rito del lavoro, in riferimento:
a) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per quanto attiene alla
disposizione dell'art. 416 cod. proc. civ. modificato;
b) all'art. 24 della Costituzione, per quanto attiene ai commi
quinto e settimo dell'art. 420 cod. proc. civ. modificato;
c) all'art. 3 della Costituzione, per quanto attiene alla
disposizione (non formalmente individuata, ma individuabile nell'art.
429 cod. proc. civ. modificato) "che prevede la svalutazione monetaria
per i soli crediti del lavoratore";
d) all'art.24 della Costituzione, per quanto attiene alla
(supposta) "norma che non prevede alcuna possibilità di appello o
ricorso nell'attività istruttoria del giudice".
Considerato che, nelle questioni così sollevate nell'ordinanza di
rimessione, difetta in maniera assoluta (come, del resto, sottolineato
anche dal Presidente del Consiglio nel suo atto di intervento)
l'accertamento della rilevanza: di talché è opportuno restituire gli
atti al giudice a quo perché compia l'accertamento, appunto, di
rilevanza omesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro presso il
tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte