Ordinanza n. 20/1981
Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49legge 1137/1955
usata come parametro
citata
- art. 26legge 574/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 49,
secondo comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137
(avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica) promossi con le seguenti ordinanze:
a) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lauro
Fulberto contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 269 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979;
b) due ordinanze - di identico contenuto - emesse il 15 e il 29
novembre 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui
ricorsi proposti da Macchiarelli Bartolomeo e Talò Luigi,
rispettivamente contro il Ministero della Difesa ed il Ministero delle
Finanze, iscritte ai nn. 359 e 360 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'11
luglio 1979;
c) ordinanza emessa il 15 novembre 1978 dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Alì
Salvatore contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 443 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.
Visti gli atti di costituzione di Lauro Fulberto, rappresentato e
difeso dall'avv. Emilio Sivieri, di Macchiarelli Bartolomeo,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni L. Sciacca, di Talò Luigi,
rappresentato e difeso dall'avv. Giangaleazzo Bettoni, di Alì
Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Sivieri;
visti gli atti di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Sivieri per Lauro, Alì e, su delega dell'avv.
Sciacca, per Macchiarelli; l'avv. Sigillò, su delega dell'avv.
Bettoni, per Talò; l'avvocato dello Stato Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR del Lazio ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, secondo
comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo
le quali disposizioni, quando si debba rinnovare un giudizio di
avanzamento, annullato in seguito ad accoglimento di ricorso
giurisdizionale, l'ufficiale, se l'avanzamento ha luogo a scelta, è
nuovamente valutato in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva all'annullamento, e, se giudicato idoneo,
riportando un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora
lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente
graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado
superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo, computandosi la promozione nel numero
di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in
occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato;
che secondo il giudice a quo le norme suddette devono essere
interpretate nel senso che la nuova valutazione dell'ufficiale, pur
"portatore di un giudicato di annullamento" della precedente
valutazione negativa, va effettuata, non in un distinto scrutinio,
"ora per allora", ma nel primo scrutinio successivo all'annullamento,
insieme con gli altri ufficiali presi in considerazione per normale
valutazione, con la formazione di una sola graduatoria, sulla base di
criteri di giudizio autonomi, e quindi eventualmente non omogenei
rispetto a quelli adottati nello scrutinio che condusse all'annullata
valutazione negativa, cosicché, anche nei casi in cui la pronuncia
del giudice amministrativo abbia riconosciuto ingiustificatamente
inadeguato, e perciò illegittimo, il punteggio allora attribuito
all'ufficiale, la nuova Commissione di avanzamento ha egualmente
facoltà di attribuirgli un punteggio, non solo non superiore, in
misura sufficiente a rimuovere la illegittimità riscontrata nel
precedente scrutinio, ma addirittura inferiore;
che tale sistema normativo, così interpretato, si pone, ad avviso
del giudice a quo, in contrasto con il precetto della tutela dei
diritti e degl'interessi dei cittadini di fronte all'Amministrazione,
sancito dall'art. 113 della Costituzione, in quanto verrebbe a negare
ogni valore, nel procedimento di rivalutazione, agli accertamenti ed
ai motivi della pronuncia del giudice amministrativo, riducendo la
portata del giudicato al solo effetto di attivare il procedimento di
rivalutazione, in ispregio dei principi degli effetti del giudicato
medesimo, "ripristinatorio" e di a conformazione", nei confronti
dell'autorità amministrativa;
che, secondo le ordinanze di rinvio, le disposizioni denunciate,
come sopra interpretate, sarebbero in contrasto, oltre che con l'art.
113, anche con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, rispettivamente
per i seguenti motivi:
a) i tempi, le modalità ed i criteri, con i quali si effettua la
rivalutazione degli ufficiali "portatori di giudicato di annullamento"
darebbero luogo, nei loro confronti, ad una ingiustificata parità di
trattamento di situazioni diverse, rispetto agli ufficiali chiamati a
normale valutazione, e, al tempo stesso, ad una ingiustificata
disparità di trattamento di situazioni eguali, rispetto agli
ufficiali che, in seguito allo scrutinio per cui è intervenuto il
giudicato di annullamento della valutazione negativa dell'ufficiale
non iscritto in quadro, furono invece promossi;
b) con il sancire, nei casi suddetti, la intangibilità della
graduatoria e la conseguente intangibilità della iscrizione in quadro
degli ufficiali risultati promossi, anche quando la pronuncia del
giudice amministrativo avesse riconosciuto la iscrizione stessa frutto
dell'applicazione di criteri ingiustificatamente "concessivi", ed
effetto comunque di errata valutazione, le denunciate disposizioni
privilegerebbero gli ufficiali che il giudicato amministrativo avesse
accertato essere "non migliori", dando così luogo a violazione dei
principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica
amministrazione.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante
la identità delle sollevate questioni;
che nel corso dei giudizi stessi è sopravvenuta la legge 20
settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli
normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica), il cui art. 26 ha integralmente
sostituito il testo del denunciato art. 54 della legge n. 1137 del
1955;
che, per quanto ha in particolare riferimento alla rinnovazione
del giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad
accoglimento di ricorso giurisdizionale, la nuova normativa non rinvia
più alla lett. b) del secondo comma dell'art. 49 della stessa legge,
ma - nel confermare che l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un
punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto
gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso
anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che
gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo -
dispone che:
1) la promozione non venga computata nel numero di quelle
attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i
tempi e le modalità del riassorbimento dell'eccedenza;
2) la rinnovazione del giudizio venga effettuata dagli organi
competenti entro sei mesi dalla notifica all'Amministrazione della
pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione;
3) non si proceda a nuova valutazione qualora il giudizio di
annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione
in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il
Ministero competente agli adempimenti per la sua promozione;
che, in conseguenza, appare indispensabile verificare se la nuova
normativa spieghi, direttamente o indirettamente, i suoi effetti anche
nei giudizi pendenti innanzi al TAR del Lazio, nel corso dei quali è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ora
all'esame della Corte;
che, anche ove si neghi la sua applicabilità nei giudizi a
quibus, occorre pur sempre vagliare se la nuova normativa -
preordinata, come affermato nei relativi lavori parlamentari, "ad
eliminare alcuni inconvenienti che si verificano in caso di rinnovo
del giudizio di avanzamento" - non possa quanto meno venir utilizzata,
come strumento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa
interpretazione della denunciata normativa, preliminarmente eccepita,
con il conforto di alcune pronunce del giudice amministrativo, dai
ricorrenti costituitisi nei giudizi avanti questa Corte, secondo la
quale la normativa medesima contemplerebbe, invece, la rinnovazione
del giudizio "ora per allora", sulla base degli stessi criteri assunti
a suo tempo per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il
quale la valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e
graduatorie per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi così,
secondo il loro assunto, alle mosse censure di illegittimità
costituzionale;
che procedere alle verifiche sopra indicate ed alla conseguente
valutazione se la sollevata questione sia tuttora rilevante, spetta,
nella sua primaria competenza al riguardo, al giudice a quo, cui si
rende, pertanto, necessario restituire gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDREOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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