Ordinanza n. 20/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 594Codice penale
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, u.c.,
cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) promosso
con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Pretore di Salò, nel
procedimento penale a carico di Garatti Giuseppe, iscritta al n. 810
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 26 gennaio 1979, il Pretore di Salò,
sull'eccezione avanzata dal difensore nel corso di un procedimento
penale contro tale Garatti Giuseppe, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 u.c. cod. pen. in relazione
all'art. 3 Cost.,
che, ad avviso del Pretore, il legislatore avrebbe graduato le
pene, nei riguardi di reati appartenenti ad una stessa categoria, sia
attraverso la configurazione di circostanze aggravanti, sia attraverso
il mutamento del nomen iuris.
che, però - sempre ad avviso del primo giudice - l'art. 69 cod.
pen. consente il giudizio di bilanciamento esclusivamente in rapporto
alle vere e proprie circostanze del reato, in senso tecnico, ma non
anche con riguardo a quelle che il legislatore avrebbe assunto "quali
elementi costitutivi di uno stesso reato base", con ciò violando il
principio di uguaglianza.
che la parte privata non si è costituita, mentre ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite
l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che, pur essendovi effettivamente sul punto uno
specifico principio contrario già espresso da questa Corte con
riguardo al ben diverso interesse tutelato dalla fattispecie di cui
all'art. 341 rispetto a quello di cui all'art. 594 cod. pen., per cui
sembra azzardato parlare di reati appartenenti alla stessa categoria
(sent. n. 109 del 2 luglio 1968), tuttavia deve darsi precedenza alla
questione di rilevanza, che il Pretore non si è nemmeno proposto, e in
ordine alla quale non è dato, perciò, alcun cenno alla fattispecie
concreta, rispetto a cui il primo giudice si limita ad affermare
apoditticamente la pregiudizialità della sollevata questione,
che, per tal modo, in conformità alla costante giurisprudenza di
questa Corte, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo
comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (sentenze 108, 109 e 158/82),
che conseguentemente la questione va dichiarata inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, con ord. 26 gennaio 1979, dal Pretore di
Salò nei confronti dell'art. 69 u.c. cod. pen., in relazione all'art.
3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte