Ordinanza n. 20/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 22legge 650/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e
settimo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche;
art. 22, comma nono, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Vigevano nel
procedimento penale a carico di Biancardi Ezio, iscritta al n. 810 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 114 del 1983;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale di Crema nel
procedimento penale a carico di Pozzali Giovanni, iscritta al n. 920
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 142 del 1983;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Tribunale di Cremona
nel procedimento penale a carico di Gennari Luigi, iscritta al n. 110
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Tribunali di Vigevano, Crema e Cremona, con
ordinanze rispettivamente del 7 e 13 ottobre e del 14 dicembre 1982
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 6, comma
primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e settimo
legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni (Tutela delle
acque dall'inquinamento), in quanto non prevedono idonee garanzie di
difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque
effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che
tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a
base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa
alla quale l'interessato non è stato posto in grado di intervenire.
Ritenuto che la medesima questione è stata già esaminata sotto
gli stessi profili dalla Corte costituzionale che, avendola ritenuta
fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio 1983,
l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della legge n.
319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in
quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme
censurate nel presente giudizio.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e
terzo, 15, commi sesto e settimo legge 10 maggio 1976 n. 319 e
successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24 della
Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte