Ordinanza n. 20/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.l. 798/1976
- art. 1d.l. 798/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l. comma
terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli
affari) Così come modificato dalla legge 8 febbraio 1977 n. 16,
promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Avellino sul ricorso proposto da Ingino
Antonio ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n.
786/79) nel procedimento introdotto con ricorso da Ingino Antonio ed
altra, la Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n. 798 (Proroga dei termini di
prescrizione e decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli
affari), convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977, n.
16, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto risulterebbero
esclusi dalla proroga in esso prevista i termini scaduti tra il 3
febbraio 1976 ed il 4 dicembre 1976, relativamente ad atti notificati
tra il 5 febbraio 1975 (data di entrata in vigore della legge 2
dicembre 1975, n. 576) ed il 5 ottobre 1976 (sessantesimo giorno
antecedente al compimento dell'anno di sospensione, stabilito con la
stessa legge n. 576/75 per i termini relativi ai ricorsi in materia di
imposte).
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, che sollecita la declaratoria di infondatezza della
questione.
Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata
da questa Corte con sentenza 30 luglio 1984, n. 238 e che, con
l'ordinanza in epigrafe, non si deducono motivi nuovi o diversi di
possibile illegittimità costituzionale della norma denunciata, onde la
censura relativa non può sottrarsi alla pronunzia della sua manifesta
infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 comma terzo, del d.l. 10 dicembre 1976 n.
798, convertito, con modificazioni, in legge 8 febbraio 1977 n. 16,
sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Avellino con
ordinanza emessa il 16 giugno 1979 (R.O. n. 786/79) in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte