Ordinanza n. 20/1988
Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 634/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. c),
tariffa All. A parte I del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 20
dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma,
iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1979 la Commissione
Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, lettera c), della Tariffa All. A Parte I al d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) in base al
quale sono soggetti a registrazione gli atti dell'autorità
giudiziaria portanti condanna alla consegna di beni, precisandosi
alla relativa "Nota" che tali atti sono soggetti all'imposta
proporzionale "anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto";
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che, intervenuto ora il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro) l'art. 8 della relativa Tariffa Parte I
dispone, all'incontro, che gli atti su menzionati "non sono soggetti"
all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento
di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore
aggiunto" e che l'art.79 del citato d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce
che le disposizioni più favorevoli ai contribuenti hanno effetto
anche per gli atti, scritture e denunce anteriori, relativamente ai
quali alla data di entrata in vigore delle norme sia pendente
controversia;
che in conseguenza vanno rimessi gli atti al giudice a quo per
l'esame della rilevanza della questione alla luce della normativa
sopravvenuta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe
alla Commissione tributaria di primo grado di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte