Ordinanza n. 20/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Codice penale
- art. 349Codice penale
- art. 20legge 47/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 349,
secondo comma, del codice penale e dell'art. 20, lett. c), della
legge 28 febbraio 1985 n. 47, recante: "Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie", promosso con ordinanza emessa il 24 aprile
1992 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di
Capua nel procedimento penale a carico di Puocci Renato, iscritta al
n. 379 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Puocci Renato, il Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione
distaccata di Capua, con ordinanza del 24 aprile 1992 (R.O. n. 379
del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
81 del codice penale e comunque del sistema sanzionatorio risultante
dagli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e 20 lett. c)
della legge 28 febbraio 1985, n. 47", recante "Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie";
che nell'ordinanza di rinvio si premette che l'imputato, nella
fase degli atti introduttivi al giudizio, ha formulato istanza di
applicazione della pena ex artt. 444 e 563 c.p.p., previa
unificazione dei reati ascritti di cui agli artt. 349, secondo comma
c.p. e 20 lett. c) della legge n. 47 sotto il vincolo della
continuazione, subordinando detta istanza alla concessione della
sospensione condizionale della pena, stante la prevalenza delle
attenuanti generiche sull'aggravante contestata; - che, nella stessa
ordinanza, si rileva che i reati contestati nella fattispecie in
esame "ben possono essere avvinti sotto il vincolo della
continuazione sotto il più grave reato di cui all'art. 349 cpv.
c.p.p.", ma che l'applicazione della continuazione consentirebbe
all'imputato - nei cui confronti viene riconosciuta la prevalenza
delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante - di
beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo
sottoposto ad una pena minore di quella che verrebbe irrogata a chi
si sia reso responsabile della sola violazione di cui all'art. 20
lett. c) della legge n. 47 del 1985, stante l'elevata entità del
minimo edittale previsto per questo reato;
che da tale situazione discenderebbe una disparità di
trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost., "tra l'ipotesi della
commissione del solo reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n.
47 del 1985 e quella della commissione del reato stesso ed altri
anche più gravi reati da unire sotto il vincolo della
continuazione";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che per valutare la gravità di un trattamento
sanzionatorio occorre riferirsi - pur nell'ambito della
interpretazione dell'art. 81 c.p. adottata dal giudice a quo - alla
pena nel suo complesso, sia detentiva che pecuniaria, con la
conseguenza che, nel caso in esame, la pena complessiva applicabile
per i due reati contestati, uniti dal vincolo della continuazione,
dovrebbe risultare maggiore di quella conseguente dalla commissione
del solo reato contravvenzionale di cui all'art. 20 lett. c) della
legge n. 47 del 1985;
che, indipendentemente dal rilievo che precede, la questione
sollevata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza - ai
fini del ripristino della parità di trattamento con gli imputati del
solo reato contravvenzionale - di negare all'imputato nel giudizio a
quo, nei cui confronti è stato riconosciuto il vincolo della
continuazione, l'applicabilità del beneficio della sospensione
condizionale della pena, con un aggravamento del regime sanzionatorio
attualmente operante nei confronti dello stesso;
che, nei termini in cui viene prospettata, la questione non si
presenta rilevante ai fini del giudizio a quo, per
l'impossibilita'che il richiesto aggravamento di regime possa operare
- in relazione al principio sanzionato nell'art. 25, secondo comma,
Cost. - anche nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un
imputato già riconosciuto dal giudice remittente in condizione di
ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale
e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante:
"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di S. Maria
Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte