Ordinanza n. 20/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 512 e 514 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1993 dal pretore di Rieti nel procedimento penale a carico
di Choukri Jawad ed altri iscritta al n. 56 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il pretore di Rieti ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 512 e
514 del codice di procedura penale, nella parte in cui considera atto
ripetibile - e quindi non ne consente la lettura in dibattimento - le
dichiarazioni di un teste il quale, dopo essere stato sentito dalla
polizia giudiziaria, abbia subito un incidente dal quale è
conseguita una definitiva amnesia in ordine allo svolgimento dei
fatti in giudizio;
che il giudice remittente ritiene che il caso sottoposto al suo
esame non sia compreso nella previsione di irripetibilità indicata
dal citato art. 512 in quanto l'evento imprevedibile non ha reso
impossibile la ripetizione materiale dell'atto istruttorio ma ne ha
solo determinato l'inutilità, essendo escluso che possano
determinarsi gli stessi esiti assunti dalla polizia giudiziaria;
che, in conseguenza, il divieto di dare lettura in dibattimento
di tali dichiarazioni contrasterebbe, ad avviso del pretore di Rieti,
con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, rispettivamente: per
ingiustificata disparità di trattamento tra imputati in ordine al
principio di non dispersione dei mezzi di prova, e per l'incidenza
sulla possibilità per il pubblico ministero di provare in
dibattimento l'ipotesi accusatoria formulata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata si fonda in sostanza
sull'assunto, propugnato dal giudice a quo, in base al quale l'art.
512 del codice di procedura penale non comprenderebbe fra i "fatti o
circostanze imprevedibili" che comportano l'impossibilità di
ripetizione dell'atto anche l'alterazione patologica determinante nel
teste un'assoluta amnesia sui fatti del giudizio;
che tale interpretazione non può assolutamente essere condivisa
in quanto da una piana lettura dell'art. 512 emerge che, ai fini
della legittimità della lettura in dibattimento, la norma postula la
sola condizione della impossibilità di ripetizione degli atti a
motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla
autorizza ad escludere un'infermità del teste (da verificarsi sulla
base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare)
determinante l'assoluta amnesia sui fatti di causa;
che tale conclusione è ulteriormente suffragata dal
coordinamento sistematico dell'art. 512 con il terzo comma dell'art.
195 il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza
indiretta (anche della polizia giudiziaria; cfr. sent. n. 24 del
1992) in caso di infermità del teste diretto che ne renda
impossibile l'esame;
che del tutto errata deve quindi ritenersi la distinzione
operata dal giudice a quo tra impossibilità assoluta del teste a
presenziare al dibattimento e "inutilità" della deposizione, posto
che l'infermità sopravvenuta nel caso in esame, ove accertata, rende
anch'essa oggettivamente impossibile per il teste ogni deposizione;
che pertanto la questione va dichiara manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 512 e 514 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal
pretore di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte