Ordinanza n. 20/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3,
del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il
26 gennaio 1998 dal Tribunale di Lecce, iscritte ai nn. 222 e 223 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con due ordinanze recanti la
medesima motivazione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui non stabilisce la inoperatività del principio di
retrodatazione per "le ordinanze per fatti non desumibili dagli atti
prima della presentazione della richiesta di applicazione di una
misura cautelare disposta per il fatto con il quale sussiste
connessione";
che a parere del tribunale rimettente la normativa impugnata si
porrebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione, in quanto:
a) irragionevolmente parifica il caso in cui il pubblico
ministero abbia artificiosamente diluito nel tempo i vari interventi
cautelari, rispetto a quello in cui lo stesso pubblico ministero
abbia scoperto elementi relativi a taluni reati solo dopo la
richiesta di emissione della prima ordinanza cautelare;
b) irragionevolmente collega la deroga al principio di
retrodatazione all'intervenuto rinvio a giudizio per reati "connessi"
oggetto della prima ordinanza custodiale;
c) il discrimine fornito dal rinvio a giudizio, anziché fornire
maggiori garanzie, è fonte di incertezze e possibili abusi, essendo
correlato alla scelta del pubblico ministero di chiedere il rinvio a
giudizio per alcuni dei reati "connessi";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unico provvedimento;
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sull'identico quesito,
ha disatteso la fondatezza delle censure rilevando, fra l'altro, che
l'introduzione di parametri certi e predeterminati, quali quelli
previsti dalla normativa oggetto di impugnazione, "lungi
dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie
come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di
configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei
provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con
particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale,
per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico
ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile
terreno della tempestività delle relative acquisizioni" (v. sentenza
n. 89 del 1996);
che nelle ordinanze di rimessione non è dato rinvenire argomenti
nuovi o diversi da quelli allora esaminati e che, pertanto, la
questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte