Ordinanza n. 20/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal giudice di pace di Orbetello
sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di Tarsia Di Belmonte
contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 72 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e
pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il giudice di pace di
Orbetello - nel corso di un giudizio concernente opposizioni a
sanzione amministrativa proposte separatamente ed in date diverse da
Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte contro il verbale con cui gli era
stata contestata dalla Polizia Stradale di Grosseto la violazione
dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, per avere superato
il prescritto limite di velocità, e contro il decreto con cui il
Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida - ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie
contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione, ritenendo tale previsione in contrasto con
gli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;
che il rimettente - dato atto che l'opponente ha chiesto
l'annullamento in via principale del verbale e in via subordinata del
provvedimento prefettizio, e che la Prefettura, costituendosi, ha
chiesto il rigetto del ricorso - riferisce che l'opponente risiede in
località diversa da quella ove è stata commessa la violazione ed
assume che tale circostanza può rilevare ai fini della questione di
legittimità costituzionale;
che il rimettente rileva come, secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione debba essere
consegnato all'ufficio giudiziario adito (non potendo essere spedito
per posta) ed osserva altresì che l'opponente non assistito da un
difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede
dell'ufficio e comparire alla prima udienza, per evitare la convalida
del provvedimento;
che il rimettente assume che la disciplina dell'opposizione
ad ordinanza-ingiunzione, "con particolare riguardo all'obbligo di
adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta
violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente" non
sarebbe idonea a garantire "agli "interessati", ove non assistiti da
un legale, la concreta possibilità di difendersi "e rileva che nella
specie l'opponente, residente a Bergamo, ha dovuto presentare
personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza,
"sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di
tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia
fosse stata del giudice del suo luogo di residenza";
che, secondo il rimettente, "tale procedura, privilegiando il
foro dell'amministrazione repressiva" rende "particolarmente
difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di
difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ... ma ora, anche
dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione "essendo
l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa
violazione in contrasto con i principi del giusto processo e della
buona ed imparziale amministrazione della giustizia, "di cui anche
alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria e
sostenendo l'inammissibilità della questione - "in quanto sollevata
in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al
caso di specie" nel quale l'interessato aveva tempestivamente
proposto il ricorso e si era presentato all'udienza svolgendo le
proprie difese - nonché la sua infondatezza, spettando al
legislatore individuare discrezionalmente la competenza territoriale,
in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel giudizio a
quo introdotto nel rispetto da parte dell'opponente della regola di
competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e senza alcuna
doglianza al riguardo;
che, in particolare, il rimettente non fornisce alcuna
spiegazione delle eventuali ragioni per le quali - nella situazione
processuale ora descritta - la regola di competenza, di cui alla
norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua
nell'esercizio di poteri ufficiosi;
che egli, d'altro canto, nemmeno esplicita quali conseguenze
avrebbe l'accoglimento della proposta questione sul giudizio a quo,
segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la declinatoria
della competenza a beneficio di un diverso giudice;
che un'ulteriore subordinata ragione di inammissibilità
della questione si coglie con riferimento all'invocazione immotivata
dei parametri costituzionali degli articoli 3 e 25 Cost., e di quello
dell'art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione);
che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione
agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione,
dal giudice di pace di Orbetello con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte