Ordinanza n. 200/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza
emessa il 18 marzo 1983 dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale
a carico di Bologna Silvio, iscritta al n. 406 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260
dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe,
ha denunciato l'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge
fallimentare), per la parte in cui "non prevede la possibilità di
intervento del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono
dipendere imputazioni di carattere penale" a suo carico, in riferimento
agli artt. 13 e 24 della Costituzione;
e che, nel relativo giudizio, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta
inammissibilità (o in subordine per l'infondatezza) della questione.
Considerato che, con la sentenza n. 88 del 1982, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo
comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono
che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto
definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali
per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia
di imposte dirette": con la conseguenza che la norma denunziata,
indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si
presta più a ricevere l'applicazione ipotizzata e censurata dal
giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n.
267, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte