Ordinanza n. 200/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 526/1982
- art. 4legge 39/1977
usata come parametro
citata
- art. 2053Codice civile
- art. 20legge 990/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge
7 agosto 1982, n. 526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia"), e 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n.
39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"),
promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Monza
e il 25 maggio 1985 dal Giudice conciliatore di Arcore, iscritte
rispettivamente ai nn. 155 e 574 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis
dell'anno 1985 e n. 8, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio per ripetizione d'indebito,
in cui ad un'impresa assicuratrice era stata richiesta parte del
premio sull'assunto della natura contributiva della somma, il Pretore
di Monza, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985, ha sollevato, in
relazione all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
concernente "provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia";
che il giudice a quo rileva come il contributo di cui alla
citata disposizione sia sostitutivo delle azioni spettanti agli enti
erogatori di prestazioni facenti carico al servizio sanitario
nazionale nei confronti dell'assicuratore per il rimborso delle
prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'imposizione ad ogni
assicurato di una prestazione patrimoniale vulnererebbe il principio
della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, non
risultando previsto alcun criterio idoneo a delimitare la
discrezionalità del Governo nel determinare il contributo;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che il Giudice conciliatore di Arcore, con ordinanza emessa il
25 maggio 1985 nel corso di analogo giudizio, ha sollevato la
medesima questione, prospettando anche, come ulteriore profilo, la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la norma denunziata
concreterebbe in relazione all'art. 4, quarto comma, della legge 26
febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica alla
disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti"), determinando una deteriore condizione per i rapporti
contrattuali in argomento (ai quali è imposto il contributo),
rispetto alla generale disciplina assicurativa della responsabilità
civile;
Considerato che entrambe le ordinanze denunziano le medesime
disposizioni di legge secondo profili analoghi o connessi, sì che i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che nel regime previgente al denunziato art. 8, l'ente, che
aveva erogato a favore del danneggiato da sinistro stradale delle
prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario, aveva
facoltà di rivalersi, per il rimborso delle stesse, nei confronti
del responsabile civile, dell'assicuratore ovvero dell'impresa
designata ex art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
che successivamente, con la disposizione impugnata, è stato
introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in
ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle
predette azioni di rivalsa;
che tale previsione non concreta affatto l'asserita imposizione
di una contribuzione non determinata con legge prospettata come
lesiva dell'art. 23 della Costituzione, bensì si limita a
predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto
dell'assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle
procedure di rivalsa;
che, infatti, l'ultimo comma del citato art. 8, disponendo che -
ai fini della formazione delle tariffe dei premi - il contributo in
argomento non fa parte integrante della componente caricamenti di
dette tariffe, chiarisce come l'esborso sopportato in passato
dall'assicuratore in conseguenza delle predette azioni di rivalsa non
possa più essere da questi computato nei costi, essendo ora
sostituito da un prelievo forfettario e preventivo;
che quest'ultimo non è pertanto una prestazione patrimoniale
aggiuntiva imposta all'assicurato, bensì una mera componente
tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene
per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di
garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione
statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario
nazionale, sentita l'organizzazione sindacale di categoria degli
assicuratori;
che la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti giustifica,
all'evidenza, una disciplina peculiare e differenziata
dell'assicurazione della relativa responsabilità ed esclude la
prospettata disparità di trattamento rispetto al generale regime
della responsabilità civile, (segnatamente rispetto alle previsioni
di cui agli artt. da 2050 a 2053 c.c., citate dal Giudice
conciliatore di Arcore);
che la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n.
39 (concernente la facoltà di rivalsa delle Regioni) appare del
tutto erroneamente richiamata dal Giudice conciliatore di Arcore nel
corso di un giudizio di ripetizione d'indebito;
che entrambe le questioni risultano pertanto prive di qualsiasi
fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n.
526 ("Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia"),
sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore,
in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze
di cui in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26
febbraio 1977, n. 39 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della
disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti"), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte