Ordinanza n. 200/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.
895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo
sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,
n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza
emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento
penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo
1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi
nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14
ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato
l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la
posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da
quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il
Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di
ripeterla nel luogo di nuova residenza";
considerato che la stessa questione è già stata dichiarata non
fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con
ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle
ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il
controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera
degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme
contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo
1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte