Ordinanza n. 200/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
- art. 41-bislegge 879/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28
settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a
carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre
1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale
introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui
non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per
i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta
possibilità di intervenire nell'iter dello svolgimento del
procedimento stesso per essere entrati, successivamente al
fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in
primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di
fronte alla legge;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la
infondatezza della questione;
Considerato che della questione ora sollevata è stata già
dichiarata la manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 261 e 593 del
1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
fondare una differente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale,
introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla
connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte