Ordinanza n. 200/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Firenze nel procedimento penale a carico di Amir Selmi, iscritta al
n. 20 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di sostituire
la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, a norma
dell'art. 276 cod. proc. pen., a seguito della trasgressione della
prescrizione da parte dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza
del 16 novembre 1996, questione di legittimità costituzionale del
citato art. 276, nella parte in cui non prevede l'audizione del
difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta;
che, ad avviso del rimettente, l'omissione del previo
contraddittorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, giacché il diritto di difesa, garantito in ogni stato
e grado del processo, potrebbe essere compresso, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, solo in presenza di
esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura
potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; esigenze
che non sussisterebbero nell'ipotesi dedotta, perché l'interessato
è consapevole della trasgressione realizzata e della possibilità
che venga richiesta nei suoi confronti una misura più rigorosa;
che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della
Costituzione, nel raffronto con i casi di richiesta di un
provvedimento di proroga o rinnovazione della misura della custodia
cautelare, nei quali è assicurato il contraddittorio anticipato
rispetto alla decisione (artt. 305 e 301 cod. proc. pen.,
quest'ultimo integrato dalla sentenza n. 219 del 1994 di questa Corte
);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, rilevata l'analogia della questione con altra già
rimessa al controllo di costituzionalità, ha richiamato l'atto di
intervento depositato nel relativo giudizio e, con esso, la relativa
conclusione nel senso dell'infondatezza;
Considerato che questione analoga e riferita ai medesimi parametri
costituzionali è stata dichiarata non fondata da questa Corte, con
la sentenza n. 63 del 1996, anteriore alla proposizione della
questione ora in esame;
che della richiamata decisione, in particolare, va qui ribadito
il rilievo secondo il quale - al pari di quanto riconosciuto per i
casi di prima applicazione di una misura cautelare (artt. 291 e 292
cod. proc. pen.) e di sostituzione di una misura con altra in
presenza di esigenze cautelari aggravate (art. 299, comma 4, cod.
proc. pen.) - anche nell'ipotesi di sostituzione della (o di aggiunta
ad altra) misura cautelare, per trasgressione delle prescrizioni
imposte, il carattere di imprevisto è coessenziale alla
realizzazione della finalità cautelare dell'istituto;
che correlativamente, come già sottolineato nella citata
sentenza, il raffronto prospettato dal rimettente tra la norma
impugnata e quelle che disciplinano la proroga e la rinnovazione
delle misure cautelari non può essere istituito, in relazione al
parametro dell'uguaglianza, poiché solo con le seconde, e non con la
prima, è compatibile la difesa in previo contraddittorio;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen., sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte