Ordinanza n. 201/1982
Altra decisione · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.P.R. 636/1972
citata
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 13d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Roma, sul ricorso proposto
dall'Ufficio delle Imposte dirette di Roma contro Mastroleo M.
Gabriella, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2 luglio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che colla predetta ordinanza la Commissione tributaria
prospetta dubbi sulla compatibilità costituzionale del citato articolo
rispetto agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione in quanto esso
attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilità di
svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di
decadenza: con ciò instaurando: a) una situazione di disuguaglianza
rispetto alla possibilità di ricorso del contribuente (art. 3 Cost.);
b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della Delega che
raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei
rapporti tributari (art. 76 Cost.); c) una situazione di grave
squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati
(art. 97 Cost.).
Considerato che nel frattempo è sopravvenuto il D.P.R. 3 novembre
1981, n. 739 contenente norme integrative e correttive del precedente
decreto n. 636 del 1972;
che, in particolare, l'art. 13 del decreto summenzionato ha
integralmente sostituito l'art. 21 del precedente decreto, oggetto
della sollevata questione di legittimità costituzionale;
che conseguentemente s'impone un nuovo esame della rilevanza delle
questioni sottoposte all'esame di questa Corte, da parte del giudice a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte