Ordinanza n. 201/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 405/1978
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il
28 novembre 1978 dal Pretore di Partinico nel procedimento penale a
carico di Pizzo Giuseppe, iscritta al n. 225 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del
1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Partinico - con ordinanza emessa il 28
novembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 marzo 1981) - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3
agosto 1978, n. 405 (in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia),
per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 Cost.: assumendo, da un
lato, che sarebbe arbitrario non far beneficiare dell'amnistia
cittadini che abbiano commesso reati sanzionati con pene identiche o
meno severe di quelle previste per reati amnistiati; ed aggiungendo,
d'altro lato, che l'esclusione dall'amnistia rappresenterebbe essa
stessa una pena, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 25 cpv. della
Costituzione, "in quanto non espressamente prevista da una legge
anteriore alla data del commesso reato";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza.
Considerato che rilevante nella specie è l'esclusione oggettiva
dall'amnistia prevista dall'art. 2, primo comma, lett. c n. 1, della
legge n. 405 del 1978, nella parte riguardante i "lavori eseguiti senza
licenza o concessione"; e che la Corte ha già riconosciuto in diverse
occasioni (cfr. le sentenze n. 175 del 1971, n. 4 del 1974 e n. 214 del
1975) che spetta al legislatore, nei limiti della razionalità, "la
scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili o non" e
che la peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in
questione, quale risulta con chiarezza nella specie, consente di
dettare una diversa e peculiare disciplina anche in sede di amnistia,
pur quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non
amnistiato sia pari od inferiore a quella comminata per altri reati,
per cui venga concesso il beneficio in esame;
considerato, d'altronde, che appare del tutto arbitrario equiparare
ad una pena - in riferimento al primo capoverso dell'art. 25 Cost. - la
negata o mancata concessione dell'amnistia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata
dal Pretore di Partinico, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte