Ordinanza n. 201/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 313Costituzione
- art. 27Costituzione
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332 del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 9
giugno 1983 dal Tribunale di Napoli sulla richiesta di riesame proposta
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Montenegro Lizama ed altri, iscritta al
n. 677 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 giugno
1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3. 13 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 332 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), nella parte in cui impone la carcerazione preventiva
e vieta la liberazione degli stranieri imputati di reati doganali che
non prestino idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe
e delle ammende;
considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte con
la sentenza n. 215 del 1983, la quale ha dichiarato, fra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero quando si
tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il
pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo
comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole
"o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la
cauzione o la malleveria";
e che successivamente la medesima questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 186 del 1984,
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, sollevata
dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 giugno 1983, relativamente
alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione preventiva e
vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli stranieri
imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per
il pagamento delle multe e delle ammende, parti già dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 215 del 18 luglio
1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte