Ordinanza n. 201/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.P.R. 1275/1971
usata come parametro
citata
- art. 2legge 154/1981
- art. 11legge 475/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R.
21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 2
aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio
farmaceutico"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dal
Tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 407 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 218 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Romano
Salvatore ed altro e Clemente Palmiro, concernente la convalida della
elezione di quest'ultimo a consigliere comunale di Monte S. Giacomo,
l'adito Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, con ordinanza del 2
febbraio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14
del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione
della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il
servizio farmaceutico") "nella parte in cui non prevede, per il
gestore provvisorio di farmacia, la facoltà di chiedere la
sostituzione nei casi previsti dal primo comma n. 9, e con le
modalità di cui al quarto comma, dell'art. 2 della legge 23 aprile
1981, n. 154";
che il giudice a quo osserva che la causa di ineleggibilità di
cui all'art. 2, primo comma, n. 9 della citata legge n. 154/81 è
prevista per i titolari e non per i gestori provvisori delle farmacie
(qual è il convenuto Clemente Palmiro), né, per la natura
limitativa del diritto di elettorato passivo propria della legge
stessa, è ammissibile una applicazione analogica della disposizione;
ma che, tuttavia, poiché la ratio legis è intesa ad escludere dal
diritto all'elettorato passivo coloro che possano concretamente
avvalersi dell'esercizio della particolare attività in questione, la
posizione del gestore provvisorio appare identica a quella del
titolare della farmacia;
che, ciò premesso, il giudice a quo rileva che mentre il
titolare della farmacia è abilitato a chiedere, ai sensi dell'art.
11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la propria sostituzione per i
casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive, la stessa facoltà
non è prevista per il gestore provvisorio, con conseguente
violazione, da parte della norma impugnata, degli artt. 3 e 51 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione
per la natura regolamentare del denunciato d.P.R. n. 1271/75, e
conclude, comunque, nel merito per l'infondatezza;
Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va
accolta, in quanto il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 è atto
chiaramente privo di forza di legge, come questa Corte ha già avuto
modo di affermare (ord. n. 319 del 1986);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971,
n. 1275, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal
Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte