Ordinanza n. 201/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 95d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e
2°, della legge della Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12 (Norme
per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre
1981), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore
di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina
e lo I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, iscritta al n. 785 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 2/1ª serie speciale dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento
civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio
di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti
dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n. 785
del 1988) emessa il 3 novembre 1988 ha sollevato, in riferimento
all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione
Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte
in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non
al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di
alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non
addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si
porrebbe in contrasto:
con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal
disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un
princìpio fondamentale della legislazione statale; o, almeno,
con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa
dettata in violazione di una norma statale;
che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima
autorità sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da
questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988 e, successivamente,
manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione
Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata
dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte