Ordinanza n. 201/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22,
primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1°
giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Franzini Umberto, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1° giugno
1989 (Reg. ord. n. 649/89) ha sollevato, in riferimento all'art. 112
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22,
primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui è prevista la
sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a
seguito della presentazione della domanda di concessione in
sanatoria;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47
del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di
concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si
pronunci, la richiesta s'intende respinta;
che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco
può durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso
procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto
del silenzio-rifiuto;
che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al
massimo per un periodo di sessanta giorni;
che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito
che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola
l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale
(non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato
contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo
necessario all'esaurimento del procedimento realizzato
dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in
sanatoria;
che, per queste ragioni, identica questione di legittimità
costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 423 del 1989;
che, di conseguenza, anche la questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore
di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte