Ordinanza n. 201/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10Codice di procedura penale
- art. 13legge 367/1991
- art. 309legge 367/1991
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
citata
- art. 13legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9
e 10, del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto-legge
20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20
gennaio 1992, n. 8 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalità organizzata), promosso con ordinanza emessa il
25 agosto 1995 dal Tribunale di Catanzaro sulle richieste riunite di
riesame proposte da Farao Silvio ed altri iscritta al n. 937 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di
Farao Silvio e altri 149 indagati, scaturiti da diversi atti di
indagine che avevano condotto all'emissione di ordinanze di custodia
cautelare nei loro confronti, il Tribunale di Catanzaro, in sede di
riesame di tali provvedimenti, con ordinanza del 25 agosto 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9 e 10, del codice di
procedura penale, e dell'art. 13 del decreto-legge 20 novembre 1991,
n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20 gennaio 1992, n.
8 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata);
che il giudice rimettente richiama il contenuto delle
disposizioni impugnate, che disciplinano le modalità del deposito
degli atti relativi al riesame, fissano il termine di dieci giorni
per la decisione - la cui violazione è sanzionata dalla perdita di
efficacia dei provvedimenti impugnati - e prevedono aumenti di
organico del personale giudiziario;
che lo stesso giudice - pur dando atto che questa Corte, con
l'ordinanza n. 126 del 1993, ha dichiarato manifestamente infondata
una analoga questione di costituzionalità - osserva che gli
adempimenti che il giudice del riesame è tenuto a compiere nel
termine indicato evidenziano l'irragionevolezza della normativa
impugnata nonché la violazione del principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia e del diritto di difesa, dal
momento che, specialmente nell'ipotesi di procedimenti con numerosi
indagati, risulta "impossibile assicurare il serio esercizio della
funzione giurisdizionale ... sia in relazione al numero delle
posizioni da riesaminare che alla complessità delle indagini", anche
a causa delle carenze di mezzi e di personale che risultano aggravate
dal mancato aumento degli organici dei giudici addetti ai tribunali
che hanno sede nei capoluoghi dei distretti, esclusi dagli aumenti
previsti dall'art. 13 del decreto-legge n. 367 del 1991;
che, pertanto, il giudice rimettente richiede alla Corte una
pronuncia di illegittimità delle disposizioni impugnate nelle parti
in cui non prevedono la possibilità di concessione di un congruo
termine a difesa, nonché "un adeguato rinforzo di personale
giudiziario";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 126 del 1993, ha
già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali invocati nel presente giudizio, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 9 e 10, del
codice di procedura penale, affermando che la previsione di un
termine perentorio breve per l'adozione della decisione sulla
richiesta di riesame: a) "non può dirsi lesiva del diritto di
difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma realizza, al
contrario, una forma di tutela del soggetto che ha impugnato il
provvedimento evitando che questi possa essere in alcun modo
danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorità giudiziaria"; b)
"non si presenta irragionevole in relazione alle operazioni che
devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto più ove si
consideri che le norme impugnate hanno considerevolmente elevato il
termine di tre giorni (prorogabile per altri tre) già previsto per
la procedura di riesame dall'art. 263-ter c.p.p. abrogato";
che, in ordine a tali censure, l'ordinanza di rimessione non
prospetta argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle già
esaminate dalla Corte nell'ordinanza n. 126 del 1993, e, pertanto, la
questione relativa deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che, con riferimento all'art. 13 del decreto-legge n. 367 del
1991, convertito nella legge n. 8 del 1992, il giudice rimettente -
censurando "la mancata previsione (se non di un ufficio distrettuale)
di un adeguato rinforzo di personale giudiziario" - richiede una
pronuncia addittiva in materia di organizzazione giudiziaria e di
attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari;
che l'adozione di tale decisione non rientra nella competenza di
questa Corte, dal momento che la scelta tra le possibili soluzioni
organizzative relative all'allocazione dei mezzi e del personale
presso gli uffici giudiziari risulta riservata alla sfera di
discrezionalità del legislatore;
che, pertanto, la questione di costituzionalità sollevata nei
confronti dell'art. 13 del decreto-legge n. 367 del 1991 va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9 e 10 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 20
novembre 1991, n. 367, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 8
(Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dal
Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte